Imposta di soggiorno
L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.lgs 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
L’imposta di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel Territorio del Comune di Sirmione. Dal 2020 è variato il periodo di assoggettabilità dell’imposta che sarà applicata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno ed in via transitoria per l’anno 2020 dal 01 marzo al 31 dicembre.
Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel Territorio del Comune di Sirmione, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
La riscossione dell’imposta è in capo al gestore della struttura presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento della stessa, in base agli adempimenti previsti dal vigente Regolamento.
Per usufruire delle esenzioni espressamente previste dall’art. 5 del vigente Regolamento, ad eccezione dei minori di anni 14, DEVONO OBBLIGATORIAMENTE essere compilate le dichiarazioni previste per il caso specifico.
Documentazione: folder Imposta di soggiorno
Nuova normativa regionale
Si comunica che la Legge Regionale 1 Ottobre 2015 n. 27, “Politiche regionali in materia di turismo ed attrattività del territorio lombardo” prevede per tutte le strutture ricettive, sia alberghiere che non, ivi comprese le case ed appartamenti per le vacanze, gestite in forma sia imprenditoriale che non imprenditoriale, l’obbligo di riscossione dell’imposta di soggiorno.
Per ulteriori informazioni si rimanda al disposto legislativo: pdf LR N 27 DEL 01 10 2015 (92 KB)
Si comunica inoltre che è stato pubblicato sul BURL N. 32, suppl. del 08 agosto 2016 il REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 5 AGOSTO 2016: ”Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici e escursionistici in attuazione dell’art. 37 della Legge Regionale 1 ottobre 2015, N. 27 (politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) ( pdf 3 REGOLAMENTO REGIONE N 7 2016 (1.09 MB) )