Demanio

  • Edilizia Privata e Paesaggio

AUTORITA

L’Autorità ha come scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 3, della legge regionale 4 aprile 2012 n. 6, l’esercizio in forma associata delle fun­zioni degli Enti locali in materia di demanio lacuale. L’Autorità esercita per gli Enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza le seguenti funzioni:

  • a. il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio la­cuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l’accertamento e la riscossione dei canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abu­sive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
  • b. il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e con gli enti interessati, per le manifestazio­ni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli piro­tecnici ed altri analoghi, ai sensi dell’articolo 91 del d.p.r. n. 631/1949.
  • La Provincia di Brescia ha altresì conferito all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro con apposita convenzione le seguenti funzioni:
  • a. l’autorizzazione alle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giu­gno 1949, n. 631 («Regolamento per la navigazione in­terna»), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune;
  • b. le autorizzazioni all’uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le autorità compe­tenti e sentiti i Comuni interessati per le manifestazioni aeronautiche;
  • c. l’iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli n. 67, 146 e 147 del d.p.r. 631/1949;
  • d. il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certifi­cati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del «Codice della navigazione» e degli articoli 36, 67 e 69 del d.p.r. n. 631/1949;

Spetta altresì all’Autorità l’attuazione, anche in qualità di stazione appaltante per i Comuni associati, del programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all’art. 12 della legge regionale n. 6/2012 e il rilascio del preventivo parere che i Co­muni non associati devono ottenere prima di procedere alla re­alizzazione di tali interventi.

 

L’Autorità può gestire servizi ed esercitare attività finalizzate alla manutenzione, salvaguardia, vigilanza, regolamentazione, valorizzazione, studio e promozione del demanio idrico e della navigazione interna, delle sue infrastrutture e delle attività eco­nomiche presenti sul territorio dei Comuni rivieraschi dei Laghi di Garda e di Idro, nonché in ambiti territoriali limitrofi o comun­que funzionali al demanio della navigazione interna. Tali attività non autoritative devono essere gestite in regime di equilibrio tra costi e ricavi e, comunque, senza aggravi, nemmeno indiretti, a carico della Regione.

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