Regolamento IMU e aliquote anno 2021/2022/2023

INFORMAZIONI GENERALI
l’IMU è un’imposta che il contribuente versa in autoliquidazione (cioè deve effettuare il calcolo) in quanto è l’unico a conoscenza delle condizioni dei suoi immobili, che possono variare nel corso d’anno riguardo alla percentuale di possesso, tipo d’uso, compravendite, ecc.
Tutti i pagamenti vanno effettuati con il modello F24. In caso di errore dell’intermediario (Banca/Posta) o del contribuente rivolgersi all’Ufficio Tributi.
Sono disponibili on line alcuni servizi gratuiti che effettuano il calcolo e stampa del modello F24 inserendo la rendita catastale. Se questa non è nota, la si può ottenere dal sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dagli identificativi dell’immobile (sezione, foglio, particella).
DAL 2020 in VIGORE LA NUOVA IMU
Con l’approvazione della Legge 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI STABILITA’ PER L’ANNO 2020) dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che ha accorpato IMU e TASI.
Le aliquote della nuova IMU sono state deliberate con delibera C.C. n. 36 del 30/09/2020.
VERSAMENTI:
SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021
I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI CON MODELLO F24 – IL CODICE ENTE IDENTIFICATIVO DEL COMUNE E': I633
Per maggiori informazioni consultare:
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INFORMATIVA NUOVA IMU 2021
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1) ESENZIONI CONCESSE PER L’EMERGENZA ECONOMICA A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19
1) ESENZIONI PER LA SOLA RATA DI ACCONTO 2021 (art. 1, comma 599, Legge n. 178/2020)
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativamente a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
c) Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
N.B. Per godere delle esenzioni relative alla rata di acconto anno 2021, è necessario compilare l'apposito
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modello(1)
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da trasmettere al Comune entro il 30 giugno 2022.
2) ESENZIONI PER LA SOLA RATA DI ACCONTO 2021 (art. 6 sexies D.L. 41/2021, convertito in Legge 21 maggio 2021, n. 69)
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativamente a:
immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto. 2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attivita' di cui siano anche gestori".
Trattasi dell'esenzione prima rata IMU 2021 a favore dei titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020
sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
N.B. Per godere delle esenzioni relative alla rata di acconto anno 2021, è necessario compilare l'apposito
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modello (2)
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da trasmettere al Comune entro il 30 giugno 2022.
3) ESENZIONE PER TUTTO L'ANNO 2021 (art. 78 del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13/10/2020)
Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, godono dell’esenzione dal pagamento dell’imposta per le annualità 2021 e 2022.
N.B. Per godere delle esenzioni relative all’intero anno 2021, è necessario compilare l'apposito
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modello (3)
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da trasmettere al Comune entro il 30 giugno 2022.
A chi si rivolge
L’imposta è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
Il contribuente è tenuto sia al pagamento dell'imposta sia, in alcuni casi, alla presentazione della dichiarazione. I casi in cui deve essere presentata la dichiarazione ed il modello da utilizzare sono previsti dalla legge. Per usufruire delle aliquote agevolate previste dal Comune il contribuente deve invece presentare, pena decadenza dai benefici, una dichiarazione agevolazioni utilizzando il modello comunale.
Le norme prevedono una vasta casistica di esenzioni, non applicazione, agevolazioni e riduzioni del tributo in presenza di determinati requisiti e con la previsione di specifici adempimenti dichiarativi.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Ufficio Tributi è a disposizione dei cittadini per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento 030 9909 109 / 158 / 108
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MODULISTICA:
L'Imposta Comunale sugli Immobili è un tributo comunale che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili
Determinazione del valore da attribuire alle aree edificabili sul territorio comunale per l'anno 2011
Allegati
L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.lgs 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
L’imposta di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel Territorio del Comune di Sirmione. Dal 2020 è variato il periodo di assoggettabilità dell’imposta che sarà applicata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno ed in via transitoria per l’anno 2020 dal 01 marzo al 31 dicembre.
Presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel Territorio del Comune di Sirmione, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
La riscossione dell’imposta è in capo al gestore della struttura presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento della stessa, in base agli adempimenti previsti dal vigente Regolamento.
Per usufruire delle esenzioni espressamente previste dall’art. 5 del vigente Regolamento, ad eccezione dei minori di anni 14, DEVONO OBBLIGATORIAMENTE essere compilate le dichiarazioni previste per il caso specifico.
Documentazione:
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Imposta di soggiorno
Nuova normativa regionale
Si comunica che la Legge Regionale 1 Ottobre 2015 n. 27, “Politiche regionali in materia di turismo ed attrattività del territorio lombardo” prevede per tutte le strutture ricettive, sia alberghiere che non, ivi comprese le case ed appartamenti per le vacanze, gestite in forma sia imprenditoriale che non imprenditoriale, l’obbligo di riscossione dell’imposta di soggiorno.
Per ulteriori informazioni si rimanda al disposto legislativo:
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LR N 27 DEL 01 10 2015
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Si comunica inoltre che è stato pubblicato sul BURL N. 32, suppl. del 08 agosto 2016 il REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 5 AGOSTO 2016: ”Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici e escursionistici in attuazione dell’art. 37 della Legge Regionale 1 ottobre 2015, N. 27 (politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) (
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3 REGOLAMENTO REGIONE N 7 2016
(1.09 MB)
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Regolamento IMU 2020
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All - 2 Regolamento IMU 2020
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IMU Aliquote 2020
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INFORMAZIONI GENERALI: l’IMU è un’imposta che il contribuente versa in autoliquidazione (cioè deve effettuare il calcolo) in quanto è l’unico a conoscenza delle condizioni dei suoi immobili, che possono variare nel corso d’anno riguardo alla percentuale di possesso, tipo d’uso, compravendite, ecc. Tutti i pagamenti vanno effettuati con il modello F24. In caso di errore dell’intermediario (Banca/Posta) o del contribuente rivolgersi all’Ufficio Tributi.
Sono disponibili on line alcuni servizi gratuiti che effettuano il calcolo e stampa del modello F24 inserendo la rendita catastale. Se questa non è nota, la si può ottenere dal sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dagli identificativi dell’immobile (sezione, foglio, particella).
DAL 2020 IN VIGORE LA NUOVA IMU
Con l’approvazione della Legge 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI STABILITA’ PER L’ANNO 2020) dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che ha accorpato IMU e TASI. Le aliquote della nuova IMU sono state deliberate con delibera C.C. n. 36 del 30/09/2020.
VERSAMENTI:
ACCONTO IMU DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2020 (proroga scadenza deliberata con atto G.C. N. 82 DELL’08/06/2020 – delibera C.C. N.14/2020). Per l’anno 2020 la prima rata da corrispondere in ACCONTO è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, comunque nei limiti di quanto dovuto nel 2020.
SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020: Il saldo della NUOVA IMU 2020 deve essere versato in base alle aliquote di cui alla delibera consiliare n. 36 del 30/09/2020.
I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI CON MODELLO F24 – IL CODICE ENTE IDENTIFICATIVO DEL COMUNE E': I633
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INFORMATIVA NUOVA IMU 2020
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Novità IMU per emergenza COVID
Decreto Legge 34/2020 “decreto Rilancio” art. 177: (DICHIARAZIONE MOD. 1)
Esenzione della prima rata della NUOVA IMU 2020 per il settore turistico ed esattamente:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi,
- a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
Decreto Legge 104/2020 “decreto Agosto” art. 78 (DICHIARAZIONE MOD. 2)
Esenzione della seconda rata della NUOVA IMU 2020 per i settori del turismo e dello spettacolo ed esattamente:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
Decreto Legge 137/2020 “decreto Ristori” art. 9 (DICHIARAZIONE MOD. 3)
Esenzione della seconda rata della NUOVA IMU 2020 per le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del predetto decreto (
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TABELLA DECRETO RISTORI
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) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
La situazione andrà attestata sugli appositi modelli predisposti dal Comune:
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All. 1 - Decreto Legge 34/2020 "Decreto rilancio"
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All. 2 - Decreto Legge 104/2020 "Decreto Agosto"
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All. 3 - Decreto Legge 137/2020 "Decreto Ristori"
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ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Ufficio Tributi è a disposizione dei cittadini per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento 030 9909 109 / 158 / 108
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IMU

Si informano i cittadini che il pagamento della TARI per l’anno 2020 è rinviato a nuova scadenza, che verrà indicata unitamente all’invio della bolletta. Tale slittamento é dovuto ad una serie di provvedimenti normativi nazionali che hanno previsto nuove modalità di calcolo della tariffa, così riassumibili
- L’articolo n.1 comma 527 della legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di rifiuti urbani e assimilati e di predisposizione del metodo tariffario (MTR) per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti a copertura dei costi di esercizio e di investimento.
Con delibera n. 443/2019 ARERA ha individuato un Metodo Tariffario che dovrà essere utilizzato per il calcolo del Piano Finanziario dei costi TARI per l’anno 2020.
Con delibera n. 444/2019 infine è stato approvato il Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, che prevede con decorrenza 01/07/2020 una serie di adempimenti in termini di informazioni da fornire all'utenza sia tramite il sito internet del Comune sia sui documenti di riscossione.
È possibile scaricare queste delibere consultando il sito di ARERA qui riportato: https://www.arera.it/it/operatori/operatori_rif.htm
- Il Decreto Rilancio ha prorogato al 30/09/2020 sia l’approvazione del Piano Finanziario Tari 2020 e le conseguenti tariffe, sia il termine di approvazione del regolamento Tari.
RESPONSABILE DEL SETTORE: Rag. Luisella Ghidoni
ALTRI REFERENTI:
Maria Antonella Domenegoni
POLO TRIBUTI COMUNALI
Piazza Virgilio, 18
Orari:
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Su appuntamento 09.00 – 12.20
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Su appuntamento 09.00 – 12.20
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Su appuntamento 09.00 – 12.20
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Contatti
- Tel. 030.9909109
- Fax. 030.9909112
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- PEC. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Imposta di Soggiorno
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 19 febbraio 2015 è stata istituita, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n° 23, l’imposta di soggiorno nel Comune di Sirmione, con validità impositiva dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
- I.U.C. (Imposta Comunale Unica) anno 2018
- La Legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) formata da tre componenti: I.M.U. - TA.SI e T.A.R.I.
- I.M.P. - Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
- Le aliquote IMU per l’anno 2013 sono rimaste invariate rispetto all’anno 2012. Per l’abitazione principale, ove ne ricorrano tutti i presupposti, e relative pertinenze (solo una per categoria catastale C2-C6-C7), con esclusione della categoria A/8, nulla è dovuto in quanto la detrazione spettante viene elevata fino alla totale copertura dell’imposta dovuta.
- I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili
- L'Imposta Comunale sugli Immobili è un tributo comunale che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili
ARGOMENTI: Tributi e Sanzioni